… che hanno scelto davanti a Dio e ai Suoi Santi di legarsi alla Milizia, per santificarsi in essa nonché per combattere senza sosta per i diritti di Dio e della Cristianità.” (Regola)

LA MILIZIA DEL TEMPIO

E’ un Ordine laicale di tradizione cattolica e di impostazione monastico-militare che ha per scopo la salvezza dell’anima e la partecipazione alla realizzazione del Regno di Cristo sulla terra attraverso la puntuale osservanza della Regola propria:

  • fa leva sulle virtù cavalleresche;
  • si ispira agli ideali, alle tradizioni e alla Regola dell’antico Ordine del Tempio senza rivendicarne una falsa, antistorica ed illegittima discendenza;
  • attinge forza dalla mistica e dalla spiritualità di San Bernardo di Chiaravalle e, in particolare, dal “Liber ad Milites Templi de laude novae Militiae” e dal trattato “De praecepto et dispensatione”;
  • difende e propaga i valori umani e cristiani tradizionali;
  • attua i propri ideali al servizio della Chiesa e del prossimo, in filiale obbedienza al Romano Pontefice e ai Vescovi in comunione con Lui;
    – ammette Membri sia celibi che sposati.
  • La Milizia del Tempio non è, quindi, un Ordine Cavalleresco nella moderna accezione del concetto e del termine.

Il nome

  • Militia Templi – Christi pauperum Militum Ordo – Latine
  • Milizia del Tempio – Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo – Italiano
  • Miliz des Tempels – Orden der armen Ritter Christi – Deutsh
  • Militia of the Temple – Order of the poor Knights of Christ – English
  • Milicia del Templo – Orden de los pobres Caballeros de Cristo – Espanol
  • Milice du Temple – Ordre des pauvres Chevaliers du Christ – Francais
  • Templomos Lovagrend – Krisztus szegény Lovagjainak Rendje – Magyar
  • Rycerstwo Świątyni – Zakon ubogich Rycerzy Chrystusa – Polski
  • Milícia do Templo – Ordem dos pobres Cavaleiros de Cristo – Portugues
  • Рыцарство Храма — Орден бедных Рыцарей Христа – Русский

Posizione giuridica

La Milizia del Tempio – Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo:

  • è riconosciuta canonicamente come associazione privata di fedeli di diritto diocesano a mente dei canoni 298, 299, 312, 321, 322 e 323 del C.J.C. così come sono state approvate le Costituzioni e la Regola ed il suo apostolato è stato accolto in diverse diocesi nel mondo;
  • in Italia è stata riconosciuta giuridicamente come associazione in forza dell’art. 12 del C.C.

Note sulla valenza del riconoscimento canonico

  • La forma giuridica per il riconoscimento anche di Ordini o Istituzioni cavalleresche, a mente del C.J.C. vigente, è solo quella di associazione di fedeli, pubblica o privata (pubblica, quando la Chiesa la promuove direttamente; privata, quando la Chiesa accoglie e approva una istituzione già costituita).
  • Nel nuovo Codice il termine “Ordine” è previsto, infatti, solo per l’Ordine Sacro, nemmeno per le istituzioni religiose che vengono riconosciute o come “Istituti di Vita Consacrata” o come “Società di Vita Apostolica”.
  • All’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme nel febbraio 1996 S.S. il Papa Giovanni Paolo II ha conferito la personalità giuridica di Associazione Pubblica di Fedeli: non si è trattato, evidentemente, di un riconoscimento ex novo ma di un semplice adeguamento alle forme giuridiche del nuovo Codice.
  • Vi possono essere riconoscimenti anche da parte di altri organismi diversi dalla Segreteria di Stato come, per esempio, il Consilium pro Laicis che ha riconosciuto i Cavalieri di Colombo il cui Cavaliere Supremo, Mr. Anderson, è Membro del Pontificio Consiglio “Pro Laicis” ed è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione dello IOR.
  • Anche i Vescovi Diocesani, nella loro autonoma giurisdizione, possono creare o riconoscere, rispettivamente come associazione pubblica o privata di fedeli, veri e propri Ordini cavallereschi, come è successo in Ungheria, Francia, Spagna ecc.
  • In forza del carattere di universalità del C.J.C. un riconoscimento Diocesano è valido per tutta la Chiesa.
  • Un Vescovo può, tuttavia, non ammettere l’apostolato di una Istituzione canonicamente riconosciuta in un’altra Diocesi, ma non può ignorarne nè l’esistenza nè l’identità nè i suoi “segni” identificativi approvati.
  • Infine la libertà dei fedeli di associarsi liberamente, anche senza riconoscimento formale, è stata sancita dalla Costituzione “Lumen Gentium”, pienamente recepita e regolamentata dal C.J.C.
  • Un’ultima considerazione: Il Sovrano Pontefice, quale titolare della “fons honorum” e in quanto “legibus solutus” e, quindi, non soggetto alle norme canoniche, può sempre creare un Ordine cavalleresco con questa precisa denominazione.

Documentazione